La Fondazione San Benedetto

Organizzazione e funzionamento

ART.1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una fondazione denominata: “Fondazione SAN BENEDETTO Educazione e Sviluppo”.

ART.2 – SEDE

2.1 La Fondazione ha sede legale in Brescia.

2.2 La Fondazione esaurisce la sua attività nell’ambito della Regione Lombardia. Ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

ART. 3 – SCOPI

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro.

3.2 La Fondazione, nel solco della tradizione cristiana del Paese trasmessa dal Magistero della Chiesa Cattolica ed in particolare della Sua Dottrina Sociale, persegue lo scopo di promuovere e sostenere:

a) la presenza di opere nella società e la dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale e nel mondo del lavoro;

b) la formazione culturale e professionale, in particolare dei giovani, rivolta prevalentemente allo sviluppo della capacità di intrapresa e l’esercizio delle professioni;

c)iniziative a valenza sociale ed educativa o tese a creare occupazione.

3.3 La Fondazione potrà:

I. promuovere ed organizzare corsi di formazione, di istruzione permanente, convegni, seminari, gruppi di studio e di lavoro, mostre, esposizioni ed ogni genere di attività collaterale;

II. effettuare studi e ricerche, raccogliere e catalogare documentazione, pubblicare materiali didattici finalizzati alla diffusione della cultura professionale e imprenditoriale e promuovere lo sviluppo e la diffusione di strumenti editoriali e di comunicazione, anche attraverso l’organizzazione e il finanziamento di iniziative nel campo dell’editoria e della comunicazione;

III. promuovere propri progetti o iniziative, anche in collaborazione con altre fondazioni o istituzioni, nonché sostenere e compartecipare ad iniziative di terzi;

IV. agevolare economicamente, nelle forme di legge consentite, la partecipazione alle attività formative e/o lo svolgimento della pratica professionale di soggetti bisognosi e meritevoli;

V. sostenere, concorrere e partecipare alla costituzione di imprese e loro forme associative;

VI. promuovere e realizzare progetti di ricerca e di innovazione, anche favorendo partnership fra imprese, università, istituzioni e centri di ricerca;

VII. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di imprese profit e non profit, oppure  detenere partecipazioni e/o interessenze nelle stesse, ai soli fini di investimento patrimoniale ovvero in via strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale e comunque in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, il tutto nel rispetto delle vigenti normative in materia;

VIII. ricevere contributi, sovvenzioni, lasciti e donazioni da privati ed enti pubblici funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Fondazione;

IX. svolgere in via marginale ogni attività economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo.

ART. 4 – PATRIMONIO E CONCORSO AL PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili.

4.2 Il patrimonio iniziale è costituito dalla dotazione di euro 212.000,00 (duecentododicimila virgola zero zero) effettuata in sede di costituzione.

4.3 I beni mobili e quelli immobili, a qualsiasi titolo posseduti dalla Fondazione, dovranno essere conservati con cura e valorizzati dal punto di vista patrimoniale.

4.4 Il patrimonio della Fondazione è gestito dal Consiglio di Amministrazione della stessa e potrà essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori e dei Donatori attraverso eredità, legati, donazioni e liberalità e ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

4.5 I redditi ritraibili dalla dotazione ed ogni entrata non destinata in suo aumento, ivi compresi i contributi pubblici o privati, i lasciti e le donazioni e i proventi delle iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per Io svolgimento delle attività istituzionali della stessa.

4.6 Coloro che concorrono, in qualunque modo, al patrimonio della Fondazione non possono rivendicare, ad alcun titolo, i contributi versati né ogni altro diritto.

ART. 5 – I FONDATORI

5.1 Sono Fondatori tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo ovvero che acquisiscano tale status successivamente, ricorrendo le condizioni indicate di seguito.

5.2 La qualifica di Fondatore è strettamente personale, e pertanto non può essere trasferita ad alcun titolo.

5.3 Può divenire Fondatore, successivamente all’atto costitutivo, ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Generale presenti in assemblea alla condizione che:

a) sia presentato da almeno un Fondatore;

b) concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore a Euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

5.4 Il Consiglio Generale può conferire, con delibera adottata all’unanimità dei membri presenti in assemblea e con obbligo di motivazione, la qualifica di Fondatore a soggetti particolarmente meritevoli anche prescindendo dal requisito di cui alla lettera b).

ART. 6 – ESCLUSIONE E RECESSO DEI FONDATORI

6.1 II Consiglio Generale delibera, a maggioranza dei membri presenti in assemblea, l’esclusione dei Fondatori, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

b) morosità negli impegni assunti dal Fondatore nei confronti della Fondazione stessa;

c) l’assenza, priva di giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Generale;

d) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;

e) assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenziali nei confronti della Fondazione, se non autorizzati dal Consiglio Generale;

f) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione;

g) estinzione e/o liquidazione di un Ente fondatore, a qualsiasi titolo avvenuta ed anche in caso di dichiarazione di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.

6.2 I Fondatori possono, con almeno 30 giorni di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

6.3 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ART. 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Gli Organi della Fondazione sono:

1) il Consiglio Generale;

2) il Consiglio di Amministrazione;

3) il Presidente;

4) il Segretario Generale;

5) il Collegio dei Revisori.

ART. 8 – CONSIGLIO GENERALE E SUOI POTERI

8.1 I Fondatori, sia partecipanti all’atto costitutivo che divenuti tali successivamente, formano il Consiglio Generale, che costituisce l’organo di indirizzo dell’attività della Fondazione.

8.2 Il Consiglio Generale ha i seguenti compiti:

a) nominare, tra i propri membri, il Presidente della Fondazione, il quale è, per tutta la durata di tale incarico, di diritto Presidente sia del Consiglio Generale che del Consiglio d’Amministrazione;

b) nominare i membri del Consiglio d’Amministrazione;

c) deliberare, a maggioranza dei presenti in proprio o per delega, l’esclusione di uno o più Consiglieri d’Amministrazione per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

– inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

– morosità negli impegni assunti dal Consigliere d’Amministrazione nei confronti della Fondazione stessa;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;

– assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenziali nei confronti della Fondazione, se non autorizzati dal Consiglio Generale;

– comportamento giudicato incompatibile con la permanenza nella Fondazione.

d) nominare il Segretario Generale, su proposta del Presidente della Fondazione;

e) nominare il Collegio dei Revisori;

f) determinare la misura degli eventuali compensi spettanti al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione, al Segretario Generale e ai Membri del Collegio dei Revisori;

g) attribuire a terzi la qualità di membro Fondatore, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;

h) deliberare in materia di esclusione e recesso dei Fondatori ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto;

i) stabilire, su proposta del Presidente della Fondazione, le funzioni, i compiti e la qualifica del rapporto del Segretario Generale.

l) esprimere il parere vincolante in ordine alle proposte di modifiche statutarie o di scioglimento della Fondazione.

ART. 9 – CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE

9.1 Il Consiglio Generale si riunisce unicamente quando deve assumere le delibere di propria competenza, anche in comune diverso da quello della sede legale. Può altresì essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed altresì ad istanza di almeno un terzo dei suoi membri.

9.2 L’avviso di convocazione, contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti, nonché dei luoghi eventualmente collegati per via telematica, dovrà essere inviato a tutti i fondatori, con qualunque mezzo di comunicazione che ne consenta la ricezione con anticipo di almeno cinque giorni (ventiquattro ore in caso di urgenza).

9.3 In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti in proprio o per delega tutti i membri dello stesso e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento. Il Collegio dei revisori, ai fini della validità della adunanza, deve essere rappresentato almeno da un Revisore in carica.

9.4 L’adunanza del Consiglio, presieduta dal Presidente della Fondazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio e per delega.

9.5 Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

9.6 Ciascun membro ha diritto ad un voto. Ciascun Fondatore che sia persona fisica interviene personalmente all’adunanza. Ogni Fondatore, diverso dalla persona fisica, è tenuto a indicare un proprio rappresentante all’interno del Consiglio Generale. Tale indicazione è sottoposta al gradimento da parte dello stesso Consiglio. In caso di mancato gradimento, il Consiglio Generale può adottare una delibera ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

In ogni caso, nel caso di impossibilità ad intervenire all’adunanza, ciascun Fondatore ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro del medesimo Consiglio.

9.7 In caso di parità di voto degli aventi diritto, prevale il voto del Presidente.

9.8 Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell’adunanza.

9.9 E ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Generale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario dell’adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ed un massimo di nove (9), compreso il Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati sempre in numero dispari.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi. I consiglieri uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi Consiglieri.

10.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili senza limite di mandati.

10.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

10.5 In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza di questi, il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del Consiglio Generale. Il Consigliere così nominato entra in carica il giorno successivo a quello della nomina e vi rimane fino alla scadenza del Consiglio.

ART. 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2 In particolare provvede a:

a) approvare il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;

b) predisporre, qualora le dimensioni dell’attività economica lo richiedano, il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo e procedere agli eventuali assestamenti in corso d’anno;

c) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali, nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;

d) determinare le modalità di conservazione dei beni che costituiscono il patrimonio o che ne entrano a far parte e la loro destinazione, salvo che questa non sia stabilita dal donante o dal testatore;

e) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi degli intervenuti, previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio Generale;

f) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dal Consiglio Generale.

11.3 Il Consiglio può delegare, con delibera assunta e depositata nelle forme di legge, ad uno o più dei suoi membri, disgiuntamente o congiuntamente, parte delle proprie funzioni ed i relativi propri poteri anche per singoli atti o categorie di atti. Nei limiti dei poteri conferiti, a detti Consiglieri, compete anche la legale rappresentanza dell’Ente.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, composto dai propri membri, stabilendone il numero, i poteri e la durata in carica. Del Comitato esecutivo fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il suo delegato che ne assume la presidenza.

11.5 In caso di parità di voto degli aventi diritto, prevale il voto del Presidente.

ART. 12 – CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche in comune diverso da quello della sede legale, nei casi previsti dallo statuto, dal Presidente, di propria iniziativa o a richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. L’avviso di convocazione, contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti, nonché dei luoghi eventualmente collegati per via telematica, dovrà essere inviato a tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

12.2 Il consiglio di amministrazione è convocato con qualunque mezzo di comunicazione che consenta la ricezione dell’avviso da parte di tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione con anticipo di almeno cinque giorni (ventiquattro ore in caso di urgenza).

12.3 L’adunanza del Consiglio d’Amministrazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

12.4 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario dell’adunanza.

12.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario dell’adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 13 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni e qualsiasi atto od operazione di gestione ordinaria e straordinaria;

b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni;

c) convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo (se istituito), salvo abbia conferito delega;

d) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;

e) in caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo (se istituito), che saranno successivamente sottoposti a ratifica del rispettivo organo nel corso della prima seduta utile;

f) cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;

g) assume e licenzia il personale della Fondazione.

ART. 14 – VICE PRESIDENTI

14.1 Il Consiglio d’Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti.

14.2 Ogni Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

14.3 Di fronte a terzi, la firma di ogni Vice Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti a poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 15 – SEGRETARIO GENERALE

15.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente della Fondazione

15.2 Il Segretario Generale è responsabile operativo dell’attività della Fondazione.

15.3 La durata dell’incarico di Segretario Generale coincide con quella del Presidente ed è rinnovabile. Qualora ricorrano gravi motivi il Consiglio Generale, sempre su proposta del Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi membri può revocare il Segretario Generale.

15.4 In particolare il Segretario Generale:

a) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;

b) provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta realizzazione;

c) partecipa senza di diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;

d) assiste il Consiglio d’Amministrazione nella predisposizione del bilancio preventivo, e sue variazioni, e provvede agli eventuali assestamenti in corso d’anno;

e) assiste il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del Bilancio Consuntivo;

f) propone al Consiglio Generale e al Consiglio d’Amministrazione eventuali regolamenti;

g) propone al Consiglio d’Amministrazione eventuali incarichi di consulenza esterna;

h) propone al Consiglio d’Amministrazione le attività e gli schemi di convenzione per collaborazioni esterne.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

16.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dal Consiglio  Generale. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei Revisori.

16.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone con adeguata professionalità.

16.3 Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito dì vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell’attività della Fondazione.

16.4 Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. I Revisori uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi Revisori.

16.5 I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale.

Art. 17 – COMITATI SCIENTIFICI

17.1 Il Consiglio Generale e il Consiglio d’Amministrazione potranno avvalersi della collaborazione di uno o più Comitati Scientifici, con funzioni di studio e di consulenza in merito alle attività della Fondazione.

17.2 I Comitati Scientifici sono presieduti dal Presidente della Fondazione, o da suo delegato, e i suoi membri devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e culturale.

ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO

18.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

18.2 Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, ai sensi dell’articolo 11, punto 11.2, lettera b), ed entro il 30 maggio successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, ai sensi dell’articolo 11, punto 11.2, lettera a).

18.3 In caso di approvazione del bilancio preventivo, gli organi della Fondazione nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti previsti dallo stesso, o dei suoi successivi assestamenti.

18.4 È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ART. 19 – CLAUSOLA ARBITRALE

19.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, e validità dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.

19.2 L’arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

19.3 Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.

19.4 Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro.

ART. 20 – ESTINZIONE

20.1 La durata della Fondazione è illimitata.

20.2 Le deliberazioni concernenti lo scioglimento con conseguente estinzione della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti del Consiglio Generale.

20.3 Con la stessa delibera il Consiglio Generale nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo della Fondazione,   esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura dei Liquidatori agli Enti o Istituzioni indicati dal Consiglio Generale.

ART. 21- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di fondazioni.